STATUTO A.S.D.TENNIS CLUB CETONA
Capitolo 1
DENOMINAZIONE – SEDE – OGGETTO – DURATA
Art. 1) Costituzione
1. E’ costituita una Società Sportiva nella forma di Associazione, denominata “Associazione Sportiva Dilettantistica Tennis Club Cetona”, che nel prosieguo del presente Statuto viene indicata con il termine “Società”.
2. La presente Società potrà essere riconosciuta dal Comune in cui opera, se previsto dallo Statuto Comunale.
Art. 2) Sede
1. La Società ha sede in Cetona provincia di Siena in via S. Bastiano, 1.
Art. 3) Finalità
1. La Società è senza fini di lucro, senza discriminazioni di carattere politico, di religione o di razza.
2. La Società ha come finalità principale le attività di sport dilettantistico, turismo, cultura, assisteza, formazione ed attività ricreative con particolare riferimento alla diffusione della pratica del tennis come attività sportiva e svago per il tempo libero nonché la pratica agonistica a carattere dilettantistico sul territorio dello Stato Italiano attraverso:
· la partecipazione con propri tesserati ad almeno un campionato nazionale individuale o a squadre; ovvero:
· la partecipazione con propri tesserati ad almeno un torneo debitamente autorizzato;ovvero:
· l’organizzazione di almeno una competizione debitamente autorizzata; ovvero:
· la conduzione di una S.A.T. (Scuola Addestramento al Tennis) regolarmente autorizzata.
3. La Società si impegna a svolgere almeno una delle attività agonistiche sopra indicate.
4. La Società utilizzerà qualsiasi strumento, struttura e quant’altro necessario per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali.
5. La Società potrà, inoltre, migliorare o incrementare le strutture sportive che può avere in gestione, e ciò in conformità all’art. 27 del presente Statuto.
6. La Società potrà anche far parte di organizzazioni polisportive, così come richiamata dal D.P.R. 28 Marzo 1986 n. 157 contemplante la normativa C.O.N.I.
7. La Società, per le attività in cui necessita l’iscrizione ad un Ente riconosciuto dallo Stato Italiano, sceglierà tra quelli previsti dalla legge.
Art. 4) Durata
1. La durata della Società è illimitata.
Capitolo 2
AFFILIAZIONE – RICONOSCIMENTO
Art. 5) Affiliazione alla F.I.T
1. La Società chiede di essere affiliata alla Federazione Italiana Tennis (F.I.T.), della quale esplicitamente, per sé e per i suoi soci ed atleti aggregati, osserva e fa osservare Statuto, Regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi federali, nonché dalla normativa C.O.N.I.
2. La Società si impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di carattere economico, secondo le norme e deliberazioni federali, nei confronti della F.I.T. e degli altri Affiliati ed a provvedere al pagamento di quanto dovuto alla F.I.T. ed agli altri Affiliati, oltre che nel caso di scioglimento, anche in ogni caso di cessazione di appartenenza alla F.I.T.
Art. 6) Riconoscimento di Società Sportiva
1. La Società si impegna a mantenere le caratteristiche idonee al riconoscimento ai fini sportivi e di apportare le modifiche al presente statuto che venissero imposte dalla legge o richieste dalla F.I.T.
Art. 6 Bis) Altre Affiliazioni C.O.N.I.
1. La Società, qualora deliberasse di agire anche nell’ambito di altre Federazioni del C.O.N.I., applicherà per l’affiliazione, il riconoscimento e quant’altro inerente e/o richiesto dalle stesse Federazioni che verranno prescelte e ciò esclusivamente ad integrazione di quanto contemplato nel presente Statuto.
Capitolo 3
ORGANI SOCIALI
Art. 7) Organi Sociali
1. Gli organi sociali sono:
· L’Assemblea;
· b) il Presidente;
· c) il Consiglio Direttivo (C.D.) o di Amministrazione;
· d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
· e) il Collegio dei Probiviri.
2. Tutte le cariche sociali sono conferite ed accettate a titolo gratuito e in forma volontaristica.
Art. 8) Assemblea
1. L’Assemblea rappresenta l’universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente Statuto obbligano tutti i soci.
2. L’Assemblea generale dei soci è convocata in seduta ordinaria o straordinaria dal Consiglio Direttivo, almeno 15 giorni prima della data dell’adunanza, mediante affissione di avviso nella sede dell’Associazione.
3. L’avviso deve contenere: sede, data ed ora nonché gli argomenti posti all’ordine del giorno, sia in prima che in seconda convocazione dell’Assemblea. La seconda convocazione è valida se fissata almeno un giorno dopo la prima.
4. L’Assemblea in seduta ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo, almeno una volte nel corso dell’anno e ciò per quanto previsto al successivo art. 26 punto 2.
5. L’Assemblea in seduta straordinaria può essere convocata in qualsiasi momento ad iniziativa del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata di almeno un terzo dei soci aventi diritto.
Art. 9) Partecipazione all’Assemblea – Deleghe
1. Hanno diritto a partecipare all’Assemblea, con diritto di voto, i soci che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, iscritti nel libro soci, che siano in regola con il pagamento delle quote sociali e che abbiano aderito alla Società da almeno 6 mesi.
2. La partecipazione del socio all’Assemblea è strettamente personale; è prevista la possibilità di delega, solo ad altri soci aventi diritto di voto; ciascun socio può essere portatore di una sola delega.
3. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il valore della quota associativa.
Art. 10) Costituzione dell’Assemblea
1. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente. In caso di assenza di entrambi, l’Assemblea nomina il Presidente.
2. Il Presidente dell’Assemblea nomina un Segretario tra i soci presenti e se lo ritiene opportuno due scrutatori.
3. Spetta al Presidente della stessa, constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’Assemblea.
4. Delle riunioni d’Assemblea si redige verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.
5. I verbali dovranno essere custoditi, ordinatamente, presso la sede della Società.
6. L’Assemblea in seduta ordinaria è validamente costituita:
· in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto di voto;
· in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega aventi diritto di voto.
7. L’Assemblea in seduta straordinaria è validamente costituita:
· in prima convocazione, con la presenza e/o per delega di almeno i due terzi dei sociaventi diritto di voto;
· in seconda convocazione, con la presenza e/o per delega di almeno un sesto dei soci aventi diritto di voto.
Art. 11) Attribuzioni dell’Assemblea
1. Sono compiti dell’Assemblea in seduta ordinaria:
a. approvare la relazione del Consiglio Direttivo sull’attività dell’anno trascorso;
b. determinare il numero da eleggere dei componenti del Consiglio Direttivo;
c. eleggere a scrutinio segreto i componenti del Consiglio Direttivo;
d. eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e dei Probiviri;
e. approvare annualmente un bilancio preventivo, opportunamente reso pubblico;
f. approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario, opportunamente reso pubblico;
g. approvare i programmi dell’attività da svolgere;
h. decidere su tutte le questioni che il Consiglio Direttivo ritiene opportuno sottoporre e su quelle proposte dai soci;
i. eleggere un Presidente Onorario, nonché nominare soci onorari.
2. Sono compiti dell’Assemblea in seduta straordinaria:
j. deliberare le modifiche statutarie;
k. deliberare sullo scioglimento della Società.
3. Le proposte dei soci, provenienti da almeno 1/20 degli associati, devono essere comunicate al Consiglio Direttivo in tempo utile per essere inserite all’ordine del giorno dell’avviso di convocazione dell’Assemblea.
Art. 12) Approvazione delle delibere assembleari
4. Le delibere dell’Assemblea in seduta ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con il voto favorevole di almeno la metà più uno degli intervenuti aventi diritto al voto, esclusi gli astenuti.
5. Le delibere dell’Assemblea in seduta straordinaria devono essere approvate:
· in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno la metà più uno di tutti i soci aventi diritto al voto;
· in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quinti più uno di tutti i soci intervenuti in proprio e/o per delega aventi diritto al voto.
Art. 13) Eleggibilità – Incompatibilità
1. Alle cariche sociali possono essere eletti soltanto soci che rivestano tale qualifica da almeno un anno ed abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.
2. Tutti gli incarichi sono a titolo gratuito e hanno durata di anni 2 (due).
Art. 14) Consiglio Direttivo (C.D.)
1. Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a undici Consiglieri, compreso il Presidente.
2. Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente ed il Vice Presidente della Società, nomina il/i Segretario/i.
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, ogni qualvolta sarà ritenuto opportuno per la buona conduzione della Società. Il Consiglio Direttivo può altresì riunirsi, in seduta straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritiene opportuno o ne faccia richiesta almeno un terzo dei Consiglieri.
4. In caso di cessazione di un membro del Consiglio Direttivo subentra il primo escluso dall’elezione nell’ultima Assemblea elettiva, fino ad esaurimento della lista. Indi, in difetto di subentro di alcuno, il Consiglio Direttivo potrà utilizzare l’istituto della cooptazione fino ad un massimo di un terzo dei membri del Consiglio.
5. Quando, per qualsiasi causa, venisse a dimettersi più della metà del numero dei membri del Consiglio Direttivo in carica, si riterrà decaduto l’intero Consiglio Direttivo e dovrà essere convocata d’urgenza, entro i successivi 45 giorni, a cura del Presidente o di almeno due dei membri del Consiglio Direttivo uscente, l’Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.
6. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di invitare alle riunioni del Consiglio persone competenti su determinati argomenti posti all’Ordine del Giorno.
7. E’ considerato dimissionario il Consigliere che non partecipa ripetutamente alle riunioni del Consiglio Direttivo per almeno 3 (tre) volte, senza giustificato motivo.
8. Il Consiglio Direttivo può conferire, anche a terzi, tutti gli incarichi che potrà ritenere opportuni e/o necessari nell’interesse della Società.
Art. 15) Attribuzioni del Consiglio Direttivo
1. Al Consiglio Direttivo sono devolute tutte le attribuzioni relative all’organizzazione ed alla gestione amministrativa e tecnica della Società. Il Consiglio Direttivo può decidere anche di affidarle a terzi.
2. Ogni decisione del Consiglio Direttivo deve ritenersi assunta in forma collegiale.
3. Delle riunioni del Consiglio Direttivo si redige verbale firmato dal Presidente e dal Segretario e gli stessi dovranno essere custoditi, ordinatamente, presso la sede sociale.
4. Inoltre il Consiglio Direttivo:
· predispone il rendiconto economico e finanziario, preventivo e consuntivo, da sottoporre all’Assemblea dei soci, la relazione sull’attività sociale ed i programmi dell’attività da svolgere;
· determina l’ammontare dei contributi dei soci;
· stabilisce la data e l’ordine del giorno dell’Assemblea;
· esegue le delibere dell’Assemblea;
· emana i regolamenti interni e di attuazione del presente Statuto per l’organizzazione dell’attività sociale;
· approva i programmi tecnici ed organizzativi della Società;
· amministra il patrimonio sociale, gestisce la Società e decide tutte le questioni sociali che non siano di competenza dell’Assemblea;
· delibera i provvedimenti di ammissione e radiazione dei soci;
§ propone all’Assemblea la nomina di un Presidente onorario e l’elezione di Soci Onorari.
Art. 16) Costituzione ed approvazione delle delibere del Consiglio Direttivo
1. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con l’intervento di almeno la metà più uno dei Consiglieri in carica.
2. Le delibere del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei Consiglieri, presenti alla seduta.
Art. 17) Presidente Onorario e Presidente della Società
Il Presidente Onorario è nominato tra coloro che si siano distinti per speciali benemerenze verso l’Associazione o per la loro munificenza contribuiscano o abbiano contribuito in modo tangibile all’affermazione dell’Associazione. Lo stesso è nominato a vita, salvo motivata revoca da parte dell’Assemblea. La carica di Presidente Onorario non può essere ricoperta contemporaneamente da più di una persona.
Il Presidente della Società ha la rappresentanza legale della stessa, la firma degli atti e provvedimenti con potestà di delega, coordina l’attività per il regolare funzionamento della Società, adotta provvedimenti a carattere d’urgenza, con l’obbligo di sottoporli a ratifica del Consiglio Direttivo alla prima riunione.
Art. 18) Vice Presidente
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o legittimo impedimento, esercitandone le funzioni.
Art. 19) Segretario
Il Segretario organizzativo da esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo, redige la convocazione ed il verbale delle riunioni del Consiglio Direttivo nonché la convocazione delle assemblee dei soci ed è incaricato della tenuta e dell’aggiornamento del Libro Soci, della tenuta dei verbali dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo, dei bilanci preventivi e consuntivi e comunque adempie a tutte le funzioni di segreteria. Il Segretario amministrativo, si incarica dell’esenzione delle entrate e dei pagamenti per il normale funzionamento dell’Associazione, registra la contabilità di prima nota, controlla le spese correnti, gli estratti conti bancari, e responsabile della Cassa Socialee redige, se richiestone, il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario.
Art. 20) Collegio dei Revisori dei Conti e dei Probiviri
Il Collegio dei Revisori dei Conti e dei Probiviri, ove sussistano, sono ciascuno composti da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea, tra i soci che siano in possesso dei requisiti di legge.
Essi durano in carica per il corrispondente del Consiglio Direttivo e sono eletti nella stessa seduta che nomina il Consiglio Direttivo.
3. I Revisori dei Conti hanno diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e presentano, preventivamente al Consiglio Direttivo, indi all’Assemblea, una propria relazione annuale sui controlli effettuati.
4. Qualora non venisse eletto l’organo dei Revisori dei Conti e/o dei Probiviri, la Società potrà affidare il compito, all’Organo corrispondente dell’Ente a cui aderisce.
Capitolo 4
SOCI
Art. 21) Soci
La Società è composta dai soci che hanno i diritti ed i doveri previsti dal presente Statuto e dalle norme vigenti.
La Società si compone di soci:
· “ONORARI” scelti dall’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, tra coloro che abbiano effettivamente contribuito all’organizzazione ed allo sviluppo della Società. Essi hanno diritto di voto nelle assemblee.
· “EFFETTIVI” sono quelli maggiorenni, in regola con il pagamento della quota associativa ed hanno diritto di voto nelle assemblee.
· “JUNIORES” (under 18), sono quelli che all’inizio dell’anno sociale non abbiano ancora compiuto il diciannovesimo anno di età. Essi non possono ricoprire cariche sociali, non possono essere conteggiati per i “quorum” di costituzione dell’Assemblea e non hannodiritto di voto.
· Possono essere altresì istituiti, anche con regolamento interno, altre categorie di soci,tra i quali:
· “ATLETI-AGGREGATI” per coloro i quali svolgono esclusivamente attività agonistica a favore della Società. Essi devono intendersi comunque equiparati, per diritti e doveri, aisoci effettivi.
· “FAMILIARI” per il coniuge del socio effettivo ed i suoi figli conviventi e non sposati. Essi devono intendersi equiparati, per diritti e doveri, ai soci effettivi.
Art. 22) Ammissione alla Società
L’ammissione alla Società è subordinata alle seguenti condizioni:
· presentazione della domanda debitamente sottoscritta;
· pagamento delle quote associative;
· accettazione senza riserve del presente Statuto;
· accettazione della domanda ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo.
Art. 23) Cessazione di appartenenza alla Società
La qualifica di socio si perde:
· per dimissioni presentate per iscritto;
· per mancanza di versamento della quota associativa, secondo i termini fissati dal regolamento sociale;
· per radiazione pronunciata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo per gravi motivi o gravi infrazioni allo Statuto o al regolamento, previa contestazione all’interessato del fatto addebitatogli e confermata dal Collegio dei Probiviri.
Il provvedimento di radiazione deve essere comunicato all’interessato con lettera raccomandata.
Capitolo 5
FONDO COMUNE – BILANCIO
Art. 24) Fondo comune – Entrate
1. Il fondo comune è costituito:
· dalle quote versate dai soci;
· da tutti i beni mobili ed immobili appartenenti alla Società;
· dai trofei aggiudicati definitivamente in gara;
2. Le entrate della Società sono costituite:
· dai contributi e dalle elargizioni di soci, di terzi, di Enti pubblici o privati;
· da ogni altra entrata che concorra ad incrementare il fondo comune.
Art. 25) Contributi dei Soci
1. Ogni socio deve versare le quote stabilite dalla Società, alle scadenze e con le modalità da essa indicate.
2. I soci che, a seguito di invito scritto, non provvedono nei 30 giorni successivi alla comunicazione, al pagamento dei contributi scaduti, devono intendersi “sospesi” da ogni diritto sociale.
3. Il protrarsi del mancato pagamento dei contributi scaduti per oltre 2 (due) mesi, comporta di diritto, la perdita della qualifica di socio.
4. Le quote associative, salvo in caso di morte, sono intrasmissibili.
Art. 26) Esercizio finanziario – Approvazione del bilancio
1. L’anno sociale e l’esercizio finanziario decorrono dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.
2. Entro 90 giorni prima dell’inizio ed entro 90 giorni dopo la chiusura di ogni anno finanziario, il Consiglio Direttivo convoca le Assemblee dei soci per sottoporre all’approvazione, il bilancio preventivo e/o consuntivo e relativo conto economico.
3. Il preventivo ed il rendiconto devono essere depositati nella segreteria dell’Associazione, durante gli 8 giorni precedenti le Assemblee e comunque sino a quando non saranno approvati, affinché i soci ne possano prendere visione.
Art. 27) Reinvestimento degli avanzi di gestione
1. Gli eventuali avanzi di gestione, alla chiusura di ogni esercizio finanziario, devono essere reinvestiti nell’ambito delle finalità di cui all’art. 3 del presente Statuto.
2. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale ai soci durante la vita della Società, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.
Capitolo 6
DISCIPLINA E VERTENZE
Art. 28) Provvedimenti disciplinari
1. Sia la F.I.T. che la Società possono adottare provvedimenti disciplinari indipendentemente l’una dall’altra.
Art. 29) Provvedimenti disciplinari della Società
1. I provvedimenti disciplinari che può adottare il Consiglio Direttivo nei confronti dei soci
2. sono:
· ammonizione;
· sospensione a termine (fino al massimo di un anno);
· radiazione.
3. Il procedimento disciplinare ha inizio con la formale contestazione dell’addebito e deve garantire il diritto di difesa dell’incolpato, dapprima avanti il Consiglio Direttivo, indi con ricorso al Collegio dei Probiviri.
Art. 30) Provvedimenti disciplinari della F.I.T.
1. Gli organi di giustizia della F.I.T. possono adottare provvedimenti disciplinari a carico di:
€· Società;
· Amministratori e Dirigenti della Società;
· tesserati F.I.T. della Società.
Art. 31) Responsabilità della Società per i provvedimenti disciplinari della F.I.T.
1. La Società è tenuta a far rispettare ai propri soci ed eventualmente agli “Atleti-Aggregati” i provvedimenti disciplinari emanati dagli organi della F.I.T.
Art. 32) Collegio dei Probiviri
1. I soci e gli “Atleti-Aggregati”, si impegnano a non adire le vie legali per le eventuali divergenze che sorgono con la Società e fra loro, per motivi dipendenti dalla vita sociale.
2. Essi si impegnano altresì a sottoporre ogni controversia originata dall’attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza normale degli organi di giustizia federali, al giudizio dapprima del Consiglio Direttivo della Società, indi del Collegio dei Probiviri.
Art. 33) Vincolo di giustizia – Clausola compromissoria
1. La Società, dal momento dell’affiliazione, ed i soci e gli atleti-aggregati, dal momento dell’ammissione alla Società stessa, sono impegnati a rispettare il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria previsti dallo Statuto e nei Regolamenti della F.I.T.
Capitolo 7
SCIOGLIMENTO
Art. 34) Scioglimento
1. L’Assemblea in seduta straordinaria, addivenendo in qualsiasi tempo e per qualsiasicausa a deliberare lo scioglimento della Società, deve stabilire le modalità della liquidazione, nominando uno o più liquidatori e determinandone i poteri.
2. In deroga a quanto previsto al precedente art. 12 del presente Statuto, l’Assemblea straordinaria, per l’assunzione della deliberazione riguardante lo scioglimento della Società, si intenderà regolarmente costituita con la presenza della maggioranza qualificata (50%+1) degli aventi diritto.
Art. 35) Obblighi di carattere economico
1. I componenti del Consiglio Direttivo, in carica al momento della messa in liquidazione, sono tenuti personalmente e solidalmente al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.T. ed agli altri Affiliati, nel caso in cui non vi provvedesse la Società.
Art. 36) Devoluzione del Patrimonio
1. Il patrimonio sociale, in ogni caso di scioglimento, dovrà essere devoluto ad altra Società con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23 Dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione disposta dalla legge.
Capitolo 8
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 37) Richiamo normativo
1. Per quanto non contemplato nel presente Statuto valgono, se ed in quanto applicabili,le norme in materia del Codice Civile e delle leggi e dei regolamenti in vigore.